L'ASSESSORE PER l BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa; Esaminati i verbali dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Ispica; Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ispica dal 29 settembre 1998 al 28 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39; Vista la nota n. 8427/849/98/1 del 31 ottobre 1998 dell'ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono localita' riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge n. 1497/39, bensi' ricade la pertinenza demaniale appresso indicata. Beni patrimoniali dello Stato Scheda n. 225: fabbricato urbano (ex eredita' giacente di Foca Giovanna). Compendio ubicato in via S. Martino n. 11-13, angolo via dei Mille, localita' semicentrale dell'abitato, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 1005342 in ditta: demanio patrimoniale dello Stato foglio 93; particella 754/1, via S. Martino n. 11, cat. C/6 cl. 3 mq. 21 RC. L. 136.500; particella 754/2, via S. Martino n. 13, cat. A/4, cl. 1 vani 2 RC. L. 146.000; Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Ispica, che sono pervenute nei termini e precisamente: 1) consiglio comunale di Ispica che, con nota n. 21006 del 6 ottobre 1998, osserva che: la proposta di vincolo in questione riproduce un provvedimento che si ritiene generico ed indiscriminato, che ingabbia in modo punitivo l'assetto urbanistico di Ispica, provocandovi immotivate conseguenze di blocco di qualsiasi attivita' edilizia; la decisione di vincolo e' stata adottata senza alcun coinvolgimento del comune di Ispica; il patrimonio storico-architettonico ed ambientale della citta' di Ispica e' ben tutelato dallo strumento urbanistico; il Liberty Ispicese deve essere tutelato non ingabbiando indiscriminatamente l'intera citta', ma con un attento lavoro di classificazione e catalogazione da operare mediante la redazione di piani particolareggiati del centro storico previsti nel piano regolatore. Il vincolo ex legge n. 1497/39, puo' essere apposto solo attraverso un procedimento di descrizione, classificazione e catalogazione, attuato di concerto con l'amministrazione di Ispica e nell'interesse della collettivita'; 2) sindaco del comune di Ispica che, con nota n. 25291 del 28 novembre 1998, osserva che l'adottando strumento vincolistico si manifesta decisamente inopportuno e, riproponendo pedissequamente il vincolo precedente, riversa nuovamente sull'amministrazione comunale i problemi della precedente proposta. L'apposizione di un vincolo di estensione generale e indiscriminata comporta una consistente menomazione delle potesta' pianificatorie dell'ente, pregiudicando la possibilita' di attuare la determinazione dell'assetto urbanistico del paese, istituzionalmente demandata al comune. Le esigenze di difesa e valorizzazione delle bellezze del paese possono essere invece assolte attraverso gli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre il sindaco lamenta la sua mancata partecipazione alle riunioni della commissione, in quanto l'amministrazione comunale non e' stata informata dell'inizio del procedimento cosi' come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/39, ed esprime delle perplessita' circa alcune incongruenze rilevate nei verbali: in particolare, nel verbale di sopralluogo il presidente della commissione ha proposto di attestare il perimetro del vincolo al percorso che ha fatto la commissione, mentre poi nella successiva seduta della commissione viene deliberata una perimetrazione diversa. L'autorita' sindacale evidenzia infine che nella proposta di vincolo non vengono indicati "i punti di vista o belvedere", dai quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica del luogo; Viste le controdeduzioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che con nota n. 1979 del 7 giugno 1999, ha rilevato che vanno respinte le opposizioni presentate dal comune di Ispica, nella parte in cui si asserisce che l'adottando strumento vincolistico riproporrebbe pedissequamente i termini del vincolo precedente. Infatti, la nuova proposta di vincolo ha apportato rettifiche alla perimetrazione riducendola e coniugando la valenza con altre forme di vincolo: cio' soprattutto nelle zone di margine, come si legge nel verbale della commissione dell'1 giugno 1998; La commissione bellezze naturali e panoramiche ha inteso apportare le suddette riduzioni alla perimetrazione dell'area da vincolare proprio per contemperare, nei limiti del possibile, le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale della zona e, quindi, il loro primario interesse pubblico, con le preoccupazioni degli abitanti del comune di Ispica. Cio' significa che l'adottando strumento vincolistico non contiene valutazioni arbitrarie ne' svincolate da un analitico esame del paese; al contrario esso intende proporre una tutela paesaggistica collegata alle esigenze della popolazione di Ispica. Si respinge anche l'affermazione secondo la quale l'apposizione del vincolo ex legge n. 1497/39 comporterebbe un generale e indiscriminato divieto di edificabilita', pregiudicando il controllo dell'assetto urbanistico del paese istituzionalmente demandato all'ente comunale; il vincolo paesaggistico non preclude di per se' l'attivita' edilizia, ma determina soltanto l'obbligo di sottoporre i progetti degli interventi che si intendono realizzare all'esame della soprintendenza, affinche' essa ne autorizzi l'esecuzione e detti le prescrizioni opportune (T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R., 1985, I, 2341). Detta tutela fondata sulla legge n. 1497/39 non comporta alcun divieto assoluto di edificabilita' (C.d.S., VI, 13 febbraio 1976, n. 87, Consiglio di Stato, 1976, I, 239). Per quanto concerne poi i rapporti tra vincolo paesistico e pianificazione urbanistica, si puo' affermare che in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze l'esercizio dei poteri del soprintendente per la tutela del bene ambientale non puo' ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica. Le due funzioni tutelano interessi affini ma non identici, configurandosi il potere di controllo del soprintendente quale "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S., VI, 1o agosto 1986, n. 605, Consiglio di Stato 1986, I, 1273). Con cio' si vuole significare che l'amministrazione dei beni culturali, con l'apposizione del vincolo, non ha assolutamente inteso sottrarre al comune di Ispica l'indirizzo della programmazione urbanistica. Da quanto sopra detto si evince che non sussiste alcuna incompatibilita' tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facolta' di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilita' di curare gli interessi della collettivita'. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune puo' attuare la propria competenza urbanistica nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico. Riguardo, poi, al punto in cui il comune di Ispica contesta una presunta mancata convocazione del sindaco alle riunioni della commissione, va rilevato che l'art. 2 della legge n. 1497/39 e, di conseguenza, il citato art. 4 del regio decreto n. 1357/40, che ne regolamenta l'applicazione, e' stato modificato dall'art. 31, sesto comma del decreto del presidente della Repubblica n. 805/75, che non prevede piu' la convocazione del sindaco e la sua presenza nelle riunioni della commissione bellezze naturali e panoramiche. Per quanto attiene le opposizioni dell'autorita' sindacale in cui viene fatto riferimento alle incongruenze che emergerebbero nei verbali della commissione, va detto che le rilevate discrasie non sussistono: cio' che fa testo, e che diventa il reale contenuto della proposta, e' infatti quello che risulta dalla perimetrazione deliberata, dalla commissione la quale scaturisce da tutta una serie di verifiche e di valutazioni da parte dei componenti della commissione, verbalizzate nella stessa proposta di vincolo; per cui puo' anche accadere che un componente della commissione esprima, nel corso dei lavori dell'organo collegiale, il proprio pensiero, il quale, potrebbe anche non coincidere con quanto deliberato dalla commissione, senza che cio' rappresenti un'incongruenza o una contraddizione, dal momento che la proposta deriva dal parere univocamente reso dall'intera commissione. E' da respingere anche l'accusa secondo la quale nella proposta di vincolo non si farebbe alcun cenno o menzione dei punti di vista o belvedere da cui si puo' godere il panorama della citta' di Ispica; infatti, a tal proposito, si puo' affermare che "l'imposizione del vincolo di bellezza naturale non e' subordinata all'esistenza di punti di vista dai quali si possa godere la bellezza panoramica, dal momento che la legge n. 149/39 intende tutelate anche il godimento estetico del visitatore che si trovi all'interno del quadro naturale". Inoltre, il vincolo panoramico puo' essere legittimamente imposto anche se manchi l'indicazione del punto di vista (belvedere) dal quale puo' essere goduto il panorama (C.d.S., VI, 14 luglio 1981, n. 425, Foro Amm. 1981, I, 1723); Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti e valide e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili; Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessita' di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validita' e la congruita' della proposta medesima; Ritenuto, dunque, di dovere integrare ed emendare la perimetrazione suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresi' l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera A: il perimetro del vincolo parte a nord, dalla via Capri dal punto di intersezione di tale via con il confine del centro storico, lungo il margine del Parco Forza (gia' sottoposto a vincolo archeologico) cosi' come definito dall'attuale P.R.G. e prosegue in direzione nord-est lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Quindi percorre tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso sud fino ad incrociare via N. Sauro, la quale si segue verso ovest fino all'incrocio con via Neghelli, che si percorre fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Da qui prosegue, lungo tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare la strada statale n. 115 (Modica-Spaccaforno) che si percorre in direzione nord-ovest comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Si percorre, quindi, via V. Veneto in direzione est sino all'incrocio con via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione nord per un breve tratto fino all'incrocio con via Pietro Micca, che si segue in direzione ovest fino ad incrociare via Capri. Tale via viene percorsa dal perimetro del vincolo verso nord fino a raggiungere il confine del Parco Forza; Considerato, quindi, nel confermare con le modifiche sopra esplicitate la proposta di vincolo in argomento, di dovere fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub. B, C e D; Ritenuto, pertanto, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico "parte delle aree urbane del comune di Ispica" in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub A; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente "parte delle aree urbane del comune di Ispica" descritta come in premessa, la cui perimetrazione e' riportata nella planimetria sub. A, che insieme ai verbali del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte, integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.