L'ASSESSORE PER l BENI CULTURALI ED
               AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29 giugno  1939,  n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, con il quale e' stata
ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
  Esaminati  i verbali dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio
1998,  con  i  quali  la  commissione provinciale per la tutela delle
bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a
vincolo  paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
parte delle aree urbane del comune di Ispica;
  Accertato  che  i  suddetti  verbali sono stati pubblicati all'albo
pretorio  del  comune  di Ispica dal 29 settembre 1998 al 28 dicembre
1998  e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo
prescritto dalla legge n. 1497/39;
  Vista  la  nota  n.  8427/849/98/1 del 31 ottobre 1998 dell'ufficio
tecnico  erariale  di  Ragusa, con la quale si comunica che nell'area
oggetto   della   proposta  di  vincolo  paesaggistico  non  esistono
localita'  riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13
della  legge  n.  1497/39,  bensi'  ricade  la  pertinenza  demaniale
appresso indicata.
                    Beni patrimoniali dello Stato
  Scheda  n.  225:  fabbricato  urbano  (ex eredita' giacente di Foca
Giovanna).
  Compendio ubicato in via S. Martino n. 11-13, angolo via dei Mille,
localita'  semicentrale  dell'abitato,  riportato  al  nuovo  catasto
edilizio urbano alla partita n. 1005342 in ditta:
    demanio patrimoniale dello Stato foglio 93;
    particella 754/1, via S. Martino n. 11, cat. C/6 cl. 3 mq. 21 RC.
L. 136.500;
    particella  754/2,  via  S. Martino n. 13, cat. A/4, cl. 1 vani 2
RC. L. 146.000;
  Viste  le  opposizioni  alla  proposta  di vincolo paesaggistico di
parte  delle aree urbane del comune di Ispica, che sono pervenute nei
termini e precisamente:
    1) consiglio  comunale  di  Ispica  che,  con  nota  n. 21006 del
6 ottobre 1998, osserva che:
      la  proposta di vincolo in questione riproduce un provvedimento
che  si  ritiene  generico  ed  indiscriminato,  che ingabbia in modo
punitivo  l'assetto  urbanistico  di  Ispica, provocandovi immotivate
conseguenze di blocco di qualsiasi attivita' edilizia;
      la   decisione   di  vincolo  e'  stata  adottata  senza  alcun
coinvolgimento del comune di Ispica;
      il patrimonio storico-architettonico ed ambientale della citta'
di Ispica e' ben tutelato dallo strumento urbanistico;
      il  Liberty  Ispicese  deve  essere  tutelato  non  ingabbiando
indiscriminatamente  l'intera  citta',  ma  con  un attento lavoro di
classificazione  e  catalogazione da operare mediante la redazione di
piani   particolareggiati  del  centro  storico  previsti  nel  piano
regolatore.
    Il  vincolo  ex  legge  n.  1497/39,  puo'  essere  apposto  solo
attraverso   un   procedimento   di  descrizione,  classificazione  e
catalogazione,  attuato di concerto con l'amministrazione di Ispica e
nell'interesse della collettivita';
    2) sindaco  del  comune  di  Ispica  che,  con  nota n. 25291 del
28 novembre  1998,  osserva che l'adottando strumento vincolistico si
manifesta  decisamente inopportuno e, riproponendo pedissequamente il
vincolo  precedente, riversa nuovamente sull'amministrazione comunale
i  problemi della precedente proposta. L'apposizione di un vincolo di
estensione   generale   e  indiscriminata  comporta  una  consistente
menomazione delle potesta' pianificatorie dell'ente, pregiudicando la
possibilita'  di  attuare  la determinazione dell'assetto urbanistico
del paese, istituzionalmente demandata al comune.
  Le  esigenze  di  difesa  e valorizzazione delle bellezze del paese
possono  essere  invece  assolte attraverso gli strumenti urbanistici
vigenti.
  Inoltre  il  sindaco  lamenta  la  sua  mancata partecipazione alle
riunioni  della commissione, in quanto l'amministrazione comunale non
e'  stata  informata dell'inizio del procedimento cosi' come previsto
dall'art.  2  della  legge  n. 1497/39, ed esprime delle perplessita'
circa  alcune  incongruenze rilevate nei verbali: in particolare, nel
verbale di sopralluogo il presidente della commissione ha proposto di
attestare  il  perimetro  del  vincolo  al  percorso  che ha fatto la
commissione,  mentre  poi  nella  successiva seduta della commissione
viene deliberata una perimetrazione diversa.
  L'autorita'  sindacale  evidenzia  infine  che  nella  proposta  di
vincolo  non  vengono  indicati  "i  punti di vista o belvedere", dai
quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica del luogo;
  Viste  le  controdeduzioni  rese  dalla  soprintendenza  per i beni
culturali  e  ambientali di Ragusa, che con nota n. 1979 del 7 giugno
1999,  ha  rilevato  che vanno respinte le opposizioni presentate dal
comune  di  Ispica,  nella  parte in cui si asserisce che l'adottando
strumento  vincolistico  riproporrebbe  pedissequamente i termini del
vincolo   precedente.  Infatti,  la  nuova  proposta  di  vincolo  ha
apportato  rettifiche alla perimetrazione riducendola e coniugando la
valenza  con  altre  forme di vincolo: cio' soprattutto nelle zone di
margine,  come  si  legge nel verbale della commissione dell'1 giugno
1998;
  La  commissione bellezze naturali e panoramiche ha inteso apportare
le  suddette  riduzioni  alla  perimetrazione  dell'area da vincolare
proprio  per  contemperare,  nei limiti del possibile, le esigenze di
tutela   paesaggistico-ambientale  della  zona  e,  quindi,  il  loro
primario interesse pubblico, con le preoccupazioni degli abitanti del
comune   di   Ispica.   Cio'   significa  che  l'adottando  strumento
vincolistico non contiene valutazioni arbitrarie ne' svincolate da un
analitico  esame  del  paese;  al contrario esso intende proporre una
tutela  paesaggistica  collegata  alle  esigenze della popolazione di
Ispica.
  Si respinge anche l'affermazione secondo la quale l'apposizione del
vincolo   ex   legge   n.   1497/39   comporterebbe   un  generale  e
indiscriminato  divieto di edificabilita', pregiudicando il controllo
dell'assetto   urbanistico   del  paese  istituzionalmente  demandato
all'ente  comunale;  il vincolo paesaggistico non preclude di per se'
l'attivita' edilizia, ma determina soltanto l'obbligo di sottoporre i
progetti degli interventi che si intendono realizzare all'esame della
soprintendenza,  affinche'  essa ne autorizzi l'esecuzione e detti le
prescrizioni opportune (T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R.,
1985, I, 2341).
  Detta  tutela  fondata  sulla  legge  n. 1497/39 non comporta alcun
divieto  assoluto di edificabilita' (C.d.S., VI, 13 febbraio 1976, n.
87, Consiglio di Stato, 1976, I, 239).
  Per  quanto  concerne  poi  i  rapporti  tra  vincolo  paesistico e
pianificazione  urbanistica,  si puo' affermare che in considerazione
delle  connessioni  e  delle  reciproche interferenze l'esercizio dei
poteri  del soprintendente per la tutela del bene ambientale non puo'
ritenersi  invasivo  delle  competenze esercitabili in relazione alla
concorrente  materia  urbanistica. Le due funzioni tutelano interessi
affini  ma  non  identici,  configurandosi il potere di controllo del
soprintendente  quale  "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche
previsioni  del  piano  urbanistico,  idoneo  a salvaguardare profili
specifici  e  concreti (C.d.S., VI, 1o agosto 1986, n. 605, Consiglio
di Stato 1986, I, 1273).
  Con  cio'  si  vuole  significare  che  l'amministrazione  dei beni
culturali, con l'apposizione del vincolo, non ha assolutamente inteso
sottrarre  al  comune  di  Ispica  l'indirizzo  della  programmazione
urbanistica.
  Da   quanto   sopra   detto  si  evince  che  non  sussiste  alcuna
incompatibilita'  tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il
vincolo   paesaggistico  non  priva  assolutamente  l'amministrazione
comunale  della facolta' di determinarsi in materia urbanistica e non
lede  la possibilita' di curare gli interessi della collettivita'. Al
contrario,  esso rappresenta la base su cui il comune puo' attuare la
propria competenza urbanistica nel pieno rispetto dei beni ambientali
e,   di   conseguenza,  tutelando  in  maniera  completa  l'interesse
pubblico.
  Riguardo,  poi,  al  punto  in cui il comune di Ispica contesta una
presunta   mancata  convocazione  del  sindaco  alle  riunioni  della
commissione,  va  rilevato  che l'art. 2 della legge n. 1497/39 e, di
conseguenza,  il  citato  art. 4 del regio decreto n. 1357/40, che ne
regolamenta  l'applicazione,  e' stato modificato dall'art. 31, sesto
comma  del decreto del presidente della Repubblica n. 805/75, che non
prevede  piu'  la  convocazione  del  sindaco e la sua presenza nelle
riunioni della commissione bellezze naturali e panoramiche.
  Per  quanto  attiene le opposizioni dell'autorita' sindacale in cui
viene  fatto  riferimento  alle  incongruenze  che  emergerebbero nei
verbali  della  commissione,  va  detto che le rilevate discrasie non
sussistono: cio' che fa testo, e che diventa il reale contenuto della
proposta,   e'   infatti  quello  che  risulta  dalla  perimetrazione
deliberata,  dalla commissione la quale scaturisce da tutta una serie
di   verifiche  e  di  valutazioni  da  parte  dei  componenti  della
commissione,  verbalizzate  nella stessa proposta di vincolo; per cui
puo'  anche accadere che un componente della commissione esprima, nel
corso  dei  lavori  dell'organo  collegiale,  il proprio pensiero, il
quale,  potrebbe  anche  non  coincidere  con quanto deliberato dalla
commissione,   senza  che  cio'  rappresenti  un'incongruenza  o  una
contraddizione,  dal  momento  che  la  proposta  deriva  dal  parere
univocamente reso dall'intera commissione.
  E'  da respingere anche l'accusa secondo la quale nella proposta di
vincolo  non  si  farebbe alcun cenno o menzione dei punti di vista o
belvedere  da  cui si puo' godere il panorama della citta' di Ispica;
infatti,  a  tal  proposito, si puo' affermare che "l'imposizione del
vincolo  di  bellezza  naturale  non  e' subordinata all'esistenza di
punti  di vista dai quali si possa godere la bellezza panoramica, dal
momento  che  la  legge n. 149/39 intende tutelate anche il godimento
estetico   del   visitatore  che  si  trovi  all'interno  del  quadro
naturale".
  Inoltre,  il  vincolo panoramico puo' essere legittimamente imposto
anche  se  manchi  l'indicazione  del  punto di vista (belvedere) dal
quale  puo' essere goduto il panorama (C.d.S., VI, 14 luglio 1981, n.
425, Foro Amm. 1981, I, 1723);
  Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella
relazione  tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti
e  valide  e  testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta
tutti  i  requisiti  per  essere  oggetto  di una studiata e corretta
tutela  che  impedisca  alle bellezze naturali e paesaggistiche della
zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
  Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel
verbale  del  23 luglio  1998  necessita'  di alcune specificazioni e
chiarimenti  atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro,
non inficiano la validita' e la congruita' della proposta medesima;
  Ritenuto, dunque, di dovere integrare ed emendare la perimetrazione
suddetta,  che  viene  come  segue  modificata, riproducendo altresi'
l'elaborato  grafico  esplicativo, che nella forma corretta si allega
al  presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata
di lettera A:
    il  perimetro del vincolo parte a nord, dalla via Capri dal punto
di  intersezione di tale via con il confine del centro storico, lungo
il  margine  del Parco Forza (gia' sottoposto a vincolo archeologico)
cosi'  come  definito  dall'attuale  P.R.G.  e  prosegue in direzione
nord-est lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via
Silvio   Pellico.   Quindi  percorre  tale  via  in  direzione  ovest
(comprendendo  anche  i prospetti delle costruzioni prospicienti tale
via,  ma  non  incluse nel vincolo) fino ad incrociare via Michelini,
che  si  percorre verso sud fino ad incrociare via N. Sauro, la quale
si  segue  verso  ovest  fino  all'incrocio  con via Neghelli, che si
percorre  fino  all'incrocio con via Silvio Pellico. Da qui prosegue,
lungo  tale  via  in  direzione ovest (comprendendo anche i prospetti
delle  costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo)
fino  ad incrociare la strada statale n. 115 (Modica-Spaccaforno) che
si  percorre  in  direzione nord-ovest comprendendo anche i prospetti
delle  costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo,
fino  al  punto di confluenza con via V. Veneto. Si percorre, quindi,
via  V.  Veneto  in  direzione  est  sino  all'incrocio  con  via  M.
Rapisardi, la quale si percorre in direzione nord per un breve tratto
fino  all'incrocio  con  via  Pietro Micca, che si segue in direzione
ovest  fino  ad  incrociare  via  Capri.  Tale via viene percorsa dal
perimetro  del  vincolo  verso nord fino a raggiungere il confine del
Parco Forza;
  Considerato,   quindi,   nel  confermare  con  le  modifiche  sopra
esplicitate  la  proposta  di  vincolo  in  argomento, di dovere fare
proprie   le  motivazioni  espresse  nella  proposta  avanzata  dalla
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Ragusa  nei verbali delle sedute del 1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e
23 luglio  1998  e  nella  relazione  tecnica,  documenti ai quali si
rimanda  e le cui copie sono allegate al presente decreto sub. B, C e
D;
  Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrono  evidenti  motivi  di pubblico
interesse,  che  suggeriscono  l'opportunita' di sottoporre a vincolo
paesaggistico  "parte delle aree urbane del comune di Ispica" in base
alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali
e  panoramiche  di  Ragusa,  di  cui  ai verbali sopra indicati, alla
relazione  tecnica  e alla perimetrazione come sopra descritta che ha
il suo riscontro cartografico nella planimetria sub A;
  Rilevato  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo
per  i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente  Soprintendenza  dei  beni culturali ed ambientali, per la
preventiva  autorizzazione,  qualsiasi  progetto  di  opere che possa
modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente "parte
delle  aree  urbane del comune di Ispica" descritta come in premessa,
la  cui  perimetrazione  e'  riportata  nella planimetria sub. A, che
insieme  ai  verbali  del  1o giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio
1998  della  commissione  provinciale  per  la  tutela delle bellezze
naturali  e  panoramiche  di  Ragusa  e  alla relazione tecnica forma
parte,  integrante  del  presente  decreto, e' dichiarata di notevole
interesse  pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3
e  4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.